TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione iii penale Il giudice, a scioglimento della riserva adottata all'udienza del 4 settembre 2018, rilevato che G. P. e' imputata del reato di cui all'art. 590-bis, comma I c.p., per avere per colpa, consistita nella violazione dell'art. 191 cds, cagionato a B. B. lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinquantacinque, quindi gravi, e che alla eventuale condanna per il reato conseguira' la revoca della patente di guida a norma dell'art. 222/2 cds. Di qui la rilevanza della questione denunciata; considerato che, quanto a non manifesta infondatezza della questione incidentale di costituzionalita', quest'ultima norma prevede un indefettibile automatismo tra la condanna per il reato di lesioni in questione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, al pari del caso in cui alla condotta trasgressiva del guidatore del mezzo consegua l'evento mortale della vittima, poiche' la disposizione in questione stabilisce che «alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis c.p., consegue la revoca della patente». La medesima sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida risulta, cosi', comminata, oltre che per fatti tra loro ontologicamente differenti (omicidio e lesioni) - e, quindi, dal legislatore puniti in via principale in maniera sensibilmente differenziata -, anche per fatti che possono avere delle sfumature in concreto affatto peculiari e in grado di differenziare profondamente l'omicidio dalle lesioni e non solo in via astratta. Si pensi alle ipotesi di lesioni per un tempo di poco superiore a quaranta giorni, ovvero al caso di concorso di colpa, anche in grado elevato, della vittima delle lesioni, o anche al caso di lesioni lievi, magari prossime ai quaranta giorni di incapacita', ma determinate da identica condotta posta in essere dall'imputata, e per puro accidente soltanto (dipendente da qualunque circostanza concreta, come la giovane eta' della vittima, la sua reattivita', la presenza di ostacoli sulla sede stradale, la iniziativa antagonista, sia pure non del tutto efficace ad evitare l'evento, del guidatore ed altro ancora dipendente o non dai protagonisti del fatto) non sfociata in lesioni gravi; ritenuto che la situazione normativa attuale imposta dall'art. 222/2 cds determina una irragionevole parificazione delle ipotesi di lesioni colpose gravi con quelle di omicidio colposo stradali, per quanto attiene alla sanzione della revoca della patente di guida in caso di condanna, con cio' ritenendosi violato il principio di ragionevolezza che trova la sua matrice nel principio piu' ampio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., che impone trattamenti giuridici identici di situazioni di fatto uguali e trattamenti ragionevolmente differenziati di situazioni tra loro eterogenee;